PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Italia Lavoro Spa provvede a richiedere ai comuni interessati la vendita della sua partecipazione nelle società miste per i servizi pubblici, costituite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modificazioni, qualora la partecipazione stessa si protragga da più di cinque anni.
      2. I comuni sono tenuti ad indire una gara ad evidenza pubblica entro sei mesi dalla data della richiesta di cui al comma 1 da parte della società Italia Lavoro Spa. Nel caso in cui i comuni non provvedano entro tale termine, la competenza a provvedere spetta alla regione nel cui territorio è situato il comune interessato.
      3. Qualora la regione non provveda ai sensi del comma 2 nei sei mesi successivi allo scadere del termine di cui al medesimo comma 2, la partecipazione della società Italia Lavoro Spa nella società mista per i servizi pubblici è acquisita dal comune interessato, che è tenuto a corrispondere l'intero valore dell'investimento sostenuto dalla stessa società Italia Lavoro Spa.